"In ipotesi di insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo - rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. "repêchage") - il giudice è tenuto ad applicare la tutela di cui all'art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970 implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo".
E' questa la decisione della Suprema Corte che nel caso di specie, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo nella circostanza la corte territoriale applicato la tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria pur riconoscendo la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro dell'impossibilità di un'utile ricollocazione lavorativa del ricorrente.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 34049/2022
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