La Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro, con la sentenza numero 16715 del 17 giugno 2024, ha confermato il diritto dei docenti a contratto a ricevere una compensazione monetaria per le ferie non godute.
Nel dettaglio, la Corte ha chiarito che i docenti a tempo determinato hanno diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non richieste durante il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che il datore di lavoro non provi di averli sollecitati invano a usufruirne, avvertendoli che in caso contrario avrebbero perso tale diritto
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che non si può presumere che i docenti non di ruolo siano automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, come definito dai calendari scolastici regionali, se non vi è una richiesta esplicita da parte loro o un provvedimento del dirigente scolastico. Ciò si applica ad eccezione dei periodi destinati a scrutini, esami di stato e attività valutative, come indicato nel comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
Questa decisione ribadisce l'illegittimità delle prassi di alcune istituzioni scolastiche che impongono d'ufficio le ferie ai docenti precari durante i periodi di sospensione delle
Di conseguenza, i docenti precari che non hanno richiesto le ferie o che siano stati messi in ferie d'ufficio senza giustificazione possono aderire al ricorso per le ferie non godute per ottenere l'adeguata indennità sostitutiva.
CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO?
Possono aderire al ricorso tutti i docenti precari che abbiano stipulato, negli ultimi 10 anni, contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
COME ADERIRE?
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo Studio Legale Golinelli chiamando al numero 0321 623334 o inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 351 6320274, oppure inviando un'email a avv.golinelli@studiolegalegolinelli.it
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